PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione dello sportello unico per le persone diversamente abili).

      1. Presso ciascuna azienda sanitaria locale è istituito uno sportello unico per le persone diversamente abili, di seguito denominato «sportello unico», al fine di offrire ai soggetti interessati servizi più efficaci e tempestivi, nonché di semplificare e di agevolare il loro accesso alle prestazioni sanitarie, mediante l'attribuzione allo stesso sportello della responsabilità dello svolgimento delle diverse procedure.

      2. Ai fini dell'erogazione dei servizi di cui all'articolo 2, gli sportelli unici possono avvalersi della collaborazione di associazioni, patronati e altri enti operanti nel campo dell'assistenza sanitaria alle persone diversamente abili.

Art. 2.
(Servizi dello sportello unico).

      1. Ciascuno sportello unico assicura in maniera uniforme l'erogazione dei seguenti servizi:

          a) iscrizione al Servizio sanitario nazionale;

          b) scelta e revoca del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta;

          c) prenotazione di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale;

          d) pagamento del ticket;

 

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          e) esenzione dal ticket in relazione alla situazione economica o al grado di invalidità;

          f) assistenza integrativa;

          g) assistenza sanitaria all'estero per ricoveri e cure in caso di temporaneo soggiorno per motivi di turismo, lavoro o studio.

      2. In relazione all'erogazione dei servizi di cui al comma 1, lo sportello unico provvede in modo autonomo all'accettazione, all'istruttoria e alla gestione delle richieste, nonché al rilascio dei certificati.

      3. Ogni sportello unico provvede, altresì, a fornire informazioni e consulenza generale:

          a) sui servizi di cui al comma 1 e sulle modalità di presentazione delle richieste relative ai medesimi servizi;

          b) sulle sedi e sugli orari di apertura al pubblico degli uffici del Servizio sanitario nazionale;

          c) sugli adempimenti necessari per l'accesso alle prestazioni sanitari erogate dal Servizio sanitario nazionale;

          d) sullo stato delle procedure relative all'erogazione dei servizi di cui al comma 1;

          e) su qualsiasi altra materia concernente i servizi sanitari di interesse per le persone diversamente abili;

          f) sulla normativa legislativa e regolamentare vigente in materia di servizi sanitari per le persone diversamente abili.

      4. Lo sportello unico, previa predisposizione di un archivio informatico, assicura a chiunque vi abbia interesse l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni di cui al comma 3.

 

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Art. 3.
(Organizzazione dello sportello unico).

      1. Le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento dello sportello unico, nonché l'individuazione del personale tecnico e amministrativo responsabile dei servizi di cui alla presente legge, sono adottate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.